Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.

2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.

3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza ricorrere ad ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purchè non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.

Art. 215 - Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 213 e 214, la contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.

2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalità dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.

3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo è trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e l'inoltro per il pagamento.

Art. 216 - Pagamento delle spese in economia

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.

2. In maniera analoga si procede per i lavori decretati dagli organi esecutivi del Genio.

3. Per i lavori disposti da Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.

4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.

5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle lettere ordinativo o scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di apposite circolari emesse da Geniodife.

Art. 217 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.

3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, i brogliacci sono anch'essi costituiti da fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.

4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dall'ufficiale rogante.

Art. 218 - Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 219 - Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati delle operazioni di cui al comma 1, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

4. E' firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante il giornale dei lavori per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.

Art. 220 - Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

Art. 221 - Contabilità soggette a revisione

1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo fino all'importo di 200.000 euro e con i reparti del Genio sono verificate prima del pagamento del saldo.

2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione preventiva all'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Art. 222 - Modalità delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili

1. La revisione è effettuata da uffici di revisione organicamente inseriti nelle strutture alle quali è demandata la nomina dei collaudatori.

2. Gli uffici di revisione possono richiedere agli organi esecutivi del Genio l'integrazione dei documenti contabili trasmessi con ulteriori disegni, relazioni, certificazioni e altra documentazione ritenuta necessaria.

3. Nei casi di cui all'articolo 221, comma 2, le osservazioni dell'ufficio sono fornite al collaudatore e trasmesse al responsabile del procedimento per l'esecuzione delle opere affinchè si attivi prima dell'avvio delle operazioni di collaudo per la regolarizzazione delle carenze riscontrate. L'autorità che dispone il collaudo può comunicare al solo collaudatore osservazioni di particolare rilievo.

4. Al termine delle operazioni di collaudo provvisorio, la contabilità è sottoposta all'ufficio di revisione per la verifica delle correzioni disposte dal collaudatore e per la revisione contabile finale propedeutica alla definitiva approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione.

Art. 223 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

3. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera

a) quando si tratti di opere e lavori di particolare complessità

b) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera

b), punto 1), della legge

c) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali

d) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale

e) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni

f) nei casi in cui, in relazione all'evoluzione esecutiva dei lavori, l'Amministrazione lo reputi necessario.

Art. 224 - Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo

1. I collaudi sono di norma eseguiti da ufficiali del Genio con anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori con specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori da collaudare, nonchè nella trattazione degli eventuali contenziosi con la ditta e nell'attività di controllo. Può far parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, un funzionario amministrativo che abbia prestato servizio a Geniodife per almeno cinque anni e dotato di riconosciuta professionalità, ovvero di idonea esperienza e di adeguato titolo di studio in relazione alla natura dell'intervento da collaudare.

2. I collaudi possono anche essere eseguiti da ufficiali del Genio in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, purchè in possesso dei requisiti di anzianità indicati al comma 1.

3. I collaudatori sono iscritti in un Albo del Ministero della difesa, redatto e aggiornato da Geniodife, che riporta, per gli scopi di cui all'articolo 28, comma 4, della legge, il titolo di studio e le specifiche qualificazioni. Nell'individuazione dei collaudatori, si tiene conto dei requisiti professionali necessari in relazione alla natura delle opere da collaudare.

4. In casi di particolare complessità tecnica delle opere da collaudare, l'Amministrazione può avvalersi, con decisione motivata, di professionisti esterni di riconosciuta preparazione nel settore, avvalendosi degli elenchi istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 225 - Nomina del collaudatore

1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'autorità responsabile dell'approvazione del contratto attribuisce l'incarico del collaudo a uno dei soggetti individuati all'articolo precedente.

2. Nel caso di collaudo in corso d'opera l'incarico è assegnato entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.

3. Nel caso di opere di particolare complessità, che richiedono più professionalità, il collaudo è affidato ad una commissione di collaudo composta da tre membri tra i quali Geniodife designa il presidente della commissione.

4. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purchè essi abbiano i requisiti previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche. Ove necessario, in corso d'opera, può essere nominato un collaudatore statico.

Art. 226 - Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, qualora eseguiti all'esterno di sedimi o installazioni militari, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio sono stati eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

 

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